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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.43 del 16.7.1999

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative della sanzioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.
Art. 2
Ambito di applicazione del regolamento
1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonchè le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Imposta comunale sugli immobili.
2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.
3. Per quanto concerne gli altri tributi , distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina generale di cui ai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V del presente regolamento.

TITOLO II

Principi e istituti generali
Art. 3
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.
Art. 4
Principio di legalità
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5
Disposizioni concernenti l'autore della violazione
1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

 
 
Art. 6
Cause di non punibilità
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7
Concorso di persone
1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8
Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto.
3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà.
6. Il concorso è interrotto dalla contestazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9
Violazioni continuate
1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di un quarto .
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali ed ai tributi di ciascun altro ente impositore.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata
della metà.
5. La continuazione è interrotta dalla contestazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10
Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave
1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
^. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11
Criteri di determinazione della sanzione
1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze(9), nonchè alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
– dal 5 al 10 per cento se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione.
– dal 10 al 20 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione.
– dal 20 al 30 per cento se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.
4. Nel caso in cui si verifichino eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare(14) e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.
Art. 12
Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento
della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.
8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.
9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.
10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13
Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.
Art. 14
Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15
Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
Art. 16
Ravvedimento
1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge.

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
^. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

TITOLO III

Procedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.
La tutela cautelare.
La Rateazione dell'importo delle sanzioni.
Art. 17
Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonchè i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
Art. 18
Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
b) produzione delle deduzioni difensive;
c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
Art. 19
Decadenza e prescrizione
1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi .
. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20
Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21
Ipoteca e sequestro conservativo
1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 22
Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

q per le sanzioni di importo fino a L. 3.000.000 può essere disposta una rateazione fino a 18 rate mensili;

q oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 30 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 23
Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporne la sospensione.

TITOLO IV

Le misure delle sanzioni dei tributi comunali
CAPO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 24
Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di L. 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
Art. 25
Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti.

Art. 26
Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti.
Art. 27
Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi
non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione di L. 100.000=.
2. Se la dichiarazione , anche di variazione, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 100.000=.

Art. 28
Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto
1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 29
Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000=.
2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L.. 200.000=.
Art. 30
Riduzione delle sanzioni
1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte ad un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Art. 31
Adesione del contribuente
1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 28, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione, così come stabilito nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 32
Interessi moratori
1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
Art. 33
Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore tassa dovuta.
Art. 34
Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 100 % della tassa dovuta.

Art. 35
Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 50 % della maggiore tassa dovuta.

Art. 36
Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi
non incidenti sulla determinazione della tassa.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione di L. 100.000=.
2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 100.000.
Art. 37
Sanzioni per omesso pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 38
Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di L.. 200.000=.
2. Se i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 ;
3. Se i documenti utilizzati per il versamento della tassa non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 .
Art. 39
Riduzione delle sanzioni
1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte a un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
Art. 40
Adesione del contribuente
1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 37, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione, così come stabilito nel Titolo VI del presente regolamento.
Art. 41
Interessi moratori
1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 42
Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1.Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 43
Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 100 % della tassa dovuta.

Art. 44
Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 50% della maggiore tassa dovuta.
Art. 45
Sanzione per errori od omissioni
che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000=.
2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 50.000=.
Art. 46

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti
e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.
Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000=.
2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 50.000=.
3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 50.000=.

Art. 47
Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte a un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
Art. 48
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 49
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel presente capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 45 e 46, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento, così come stabilito nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 50
Interessi moratori

1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dell'ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 % semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.
Art. 51
Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento
1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
 
CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI
Art. 52
Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia
1. Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire 200.000.
2. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 53
Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione dell'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari
1. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire 100.000=.
2. La sanzione prevista al comma precedente si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Art. 54
Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta
1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario diverso da quello competente.
Art. 55
Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000=.
2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione di L. 200.000.
3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000 .

 
 
Art. 56
Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte a un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Art. 57

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 58
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 53 e 54, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione, così come stabilito nel Titolo VI del presente regolamento.
Art. 59
Interessi moratori
1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Art. 60
Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di L. 100.000.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
Art. 61
Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 100 % dell'imposta dovuta.

Art. 62
Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele
1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore al 50 % dell'imposta dovuta.

Art. 63
Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi
non incidenti sulla determinazione dell'imposta.
Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di L. 100.000=.
2. Se la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 100.000=.
Art. 64
Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti
ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.
Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000=.
2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione può essere applicata per un importo non superiore a L. 100.000=.

Art. 65
Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta
1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.
Art. 66
Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000=.

2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.
Art. 67
Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo possono essere ridotte a un quarto ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonchè dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Art. 68
Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare
del tributo
1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 69
Adesione del contribuente
1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 63, 64 e 65, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione, così come stabilito nel Titolo VI del presente regolamento.
Art. 70
Interessi moratori
1. Sulle sole somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO VI

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Art. 71
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa del 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a L. 200.000.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa di L. 1.000.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.
 
CAPO VII

SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE
Art. 72
Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque
1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.
2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone accertato.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo.

 
Art. 73
Sanzione accessoria
1. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO V
La disciplina transitoria e finale

Art. 74
Norme applicabili ai procedimenti in corso
1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonchè le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 75
Definizione agevolata dei procedimenti in corso.

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.
2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.
Art. 76
Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998
e sanzionate successivamente a tale data
1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.
2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 77
Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti
commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data
1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.
 
TITOLO VI

Accertamento con adesione

Art. 78 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione

1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.

 
C A P O I
 
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
Art. 79 - Competenza
1. Competente alla definizione è il responsabile dell’Ufficio dell’Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 80 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall’ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell’atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
 
Art. 81 - Procedimento di iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, etc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 82 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene datto atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 83 - Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell’Ufficio o suo delegato.

2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 84 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio, a seguito del ricevimento dellquietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l’unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l’Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superino i trenta milioni.
5. Competente all’esame dell’istanza è l’Ufficio preposto all’accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l’istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

6. L’Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di L. 10.000.000 (dieci milioni), dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 85 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio.

2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

 
C A P O II
Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 86 - Riduzione della sanzione
1 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonchè quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, etc. risposta a richieste formulate dall’Ufficio sono parimenti escluse dall’anzidetta riduzione.
 
C A P O III

Disposizioni finali
 
Art. 87 - Decorrenza e validità
Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Il presente, una volta esecutivo, ai sensi dell’art. 46 della Legge 08/06/1990, n. 142 è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
. Copia conforme del Regolamento, munito del visto di esecutività, deve essere inviato, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale - Viale Europa - ROMA EUR.
3. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

I N D I C E

TITOLO I - Ambito di applicazione del regolamento
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
TITOLO II - Principi e istituti generali
Art. 3 - Sanzioni amministrative
Art. 4 - Principi di legalità
Art. 5 - Disposizione concernenti l'autore della violazione
Art. 6 - Cause di non punibilità
Art. 7 - Concorso di persone
Art. 8 - Concorso di violazione
Art. 9 - Violazioni continuate
Art. 10 - Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave
Art. 11 - Criteri di determinazione della sanzione
Art. 12 - Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione
amministrativa
Art. 13 - Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda
Art. 14 - Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda
Art. 15 - Trasformazione, fusione e scissione di società
Art. 16 - Ravvedimento
TITOLO III - Procedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. La tutela cautelare.
La rateazione dell'importo delle sanzioni
Art. 17 - Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo
Art. 18 - Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie
Art. 19 - Decadenza e prescrizione
Art. 20 - Riscossione della sanzione
Art. 21 - Ipoteca e sequestro conservativo
Art. 22 - Rateazione della sanzione
Art. 23 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione
TITOLO IV -Le misure delle sanzioni dei tributi comunali
CAPO I - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni
Art. 24 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
Art. 25 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione
Art. 26 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele
Art. 27 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell'imposta o del diritto. Criteri di graduazione.
Art. 28 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto
Art. 29 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto
Art. 30 - Riduzione delle sanzioni
Art. 31 - Adesione del contribuente
Art. 32 - Interessi moratori
Capo II - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 33 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia
Art. 34 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia
Art. 35 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele
Art. 36 -Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
della tassa. Criteri di graduazione.
Art. 37 - Sanzioni per omesso pagamento della tassa
Art. 38 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa
Art. 39 - Riduzione delle sanzioni
Art. 40 - Adesione del contribuente
Art. 41 - Interessi moratori
Capo III Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 42 - Sanzioni per omessa o infedele denuncia
Art. 43 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia
Art. 44 - Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele
Art. 45 -Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
della tassa. Criteri di graduazione.
Art. 46 - Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze
relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.
Art. 47 - Riduzione delle sanzioni
Art. 48 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
Art. 49 - Adesione del contribuente
Art. 50 - Interessi moratori
Art. 51 - Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento
Capo IV - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
Art. 52 - Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia
Art. 53 - Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
'imposta, alla mancata esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze relative alla
restituzione e compilazione dei questionari
Art. 54 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta
Art. 55 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta
Art. 56 - Riduzione delle sanzioni
Art. 57 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
Art. 58 - Adesione del contribuente
Art. 59 - Interessi moratori
Capo V - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
Art. 60 - Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia
Art. 61 - Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione o della
denuncia
Art. 62 - Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele
Art. 63 -Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell'imposta. Criteri di graduazione.
Art. 64 - Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le
inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.
Art. 65 - Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta
Art. 66 - Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta
Art. 67 - Riduzione delle sanzioni
Art. 68 - Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
Art. 69 - Adesione del contribuente
Art. 70 - Interessi moratori
Capo VI - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali
Art. 71 - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali
Capo VII -Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta,l'allontanamento,
la depurazione e lo scarico delle acque
Art. 72 -Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la
depurazione e lo scarico delle acque
Art. 73 - Sanzione accessoria
TITOLO V - La disciplina transitoria e finale
Art. 74 - Norme applicabili ai procedimenti in corso
Art. 75 - Definizione agevolata dei procedimenti in corso.
Art. 76 -Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate
successivamente a tale data
Art. 77 - Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del
1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data
TITOLO VI - Accertamento con adesione
Art. 78 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione.
Capo I - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione.
Art. 79 - Competenza
Art. 80 - Avvio del procedimento
Art. 81 - Procedimento di iniziativa dell’ufficio
Art. 82 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 83 - Atto di accertamento con adesione
Art. 84 - Perfezionamento della definizione
Art. 85 - Effetti della definizione
Capo II - Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione
Art. 86 - Riduzione della sanzione
Capo III - Disposizioni finali
Art. 87 - Decorrenza e validità